10 Febbraio 2020
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L’idea di avviare una nuova iniziativa a tutela dei consumatori è nata da una riunione che si è svolta nella cittadina di Certaldo.

Molti utenti che vivono in condominio hanno segnalato diversi problemi e disagi, anche gravi, capaci di mettere in serio pericolo la salute delle persone che ci abitano.

Tra gli scopi statutari dell’Associazione Tuteliamoci rientra proprio quello di tutelare la salute e il benessere psico- fisico di tutti gli utenti e, per tale ragione, si è deciso di garantire una tutela maggiore nell’ambito condominiale.

Tutela che potrà essere rafforzata attraverso la nascita di un osservatorio sui sistemi condominiali. Lo scopo sarà quello di garantire, attraverso dei professionisti, un controllo a 360 ° segnalando alle autorità ed enti competenti tutte quelle problematiche che potrebbero mettere a rischio gli utenti che vivono in condominio.

«Siamo soddisfatti di questo ulteriore traguardo e punto di partenza. Dare vita ad un osservatorio ad hoc sui problemi condominiali è un’importante responsabilità. Spesso e volentieri i condomini sono abbandonati e privi degli adeguati lavori di manutenzione, e questo è causa dei problemi di diversa entità che potrebbero presentarsi» – commenta Giuseppe Salamone, Presidente nazionale dell’Associazione Tuteliamoci.

L’osservatorio avrà tra gli obiettivi anche quello di promuovere un’adeguata informazione nei confronti degli utenti in modo da evitare, attraverso appositi interventi, i disagi futuri. Si prevede, dunque, anche la sensibilizzazione e la divulgazione di adeguate conoscenze in materia condominiale, sia dal punto di vista giuridico sia da quello tecnico.

L’attività dell’osservatorio partirà proprio dalla cittadina di Certaldo, per poi estendersi a tutto il territorio nazionale.

Per rimanere aggiornato, segui il sito www.associazionetuteliamoci.it


27 Dicembre 2016
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L’art. 1130 c.c., integrato dal nuovo disposto dell’art. 1129c.c., indica le attribuzioni dell’amministratore.

I compiti richiamati dalle norme su menzionate , possono essere ridotti o ampliati dall’assemblea, fermo restando che tutte le attività di ordinaria amministrazione derivanti dal contratto di mandato devono essere espletate senza necessità di autorizzazione.

In particolare, l’amministratore deve dare esecuzione alle delibere assembleari. Egli deve usare la diligenza del buon padre di famiglia ed è tenuto a controllare la legittimità, l’efficacia e la perfezione del provvedimento, altrimenti sarà ritenuto responsabile insieme ai condomini degli eventuali danni arrecati a terzi o agli stessi condomini.

L’attività di valutazione  della delibera non può prescindere dall’osservanza del regolamento di condominio che egli ha il precipuo dovere di assicurare durante lo svolgimento dell’incarico.

Nell’interesse condominiale, deve disciplinare l’uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi al fine di assicurare il miglior godimento a tutti gli interessati.

Nei poteri a lui spettanti ritroviamo anche la possibilità di stipulare contratti necessari per provvedere, entro i limiti della spesa approvata dall’assemblea, tanto all’ordinaria amministrazione quanto alla prestazione di servizi comuni.

Rientra fra le sue principali attribuzioni quella della riscossione dei contributi e della contestuale erogazione delle spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi comuni.

In merito alla riscossione notiamo che il n.3) dell’art 1129 c.c. rimanda alle disposizioni di attuazione del codice civile. La norma richiamata(art. 63) statuisce che  l’amministratore senza bisogno di autorizzazione da parte dell’assemblea, in base allo stato di ripartizione approvato dalla stessa, è tenuto  ad agire  per la riscossione forzosa degli oneri condominiali entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.

La disposizione in esame trova applicazione salvo che l’amministratore non sia stato espressamente dispensato dall’assemblea.

Nell’elencazione dell’art. 1130 c.c. si rinviene, tra gli obblighi, anche il punto relativo a tutti gli adempimenti fiscali e alla tenuta e conservazione dei registri del condominio ( anagrafe, nomina e revoca dell’amministratore, contabilità, verbali assemblee).

Ricordiamo che l’amministratore, nell’espletamento del suo rapporto  di mandato, è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualsiasi titolo dai condomini o dai terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente postale o bancario intestato al condominio e deve fornire al condomino che ne faccia richiesta, a sua spese, copia della rendicontazione periodica  nonché  attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e  delle eventuali liti in corso.

Sulla base delle attività compiute durante la sua gestione, il rappresentante dei condomini ha il dovere di rendere annualmente il conto secondo i canoni e i principi dettati dall’art. 1130 bis c.c.

Il rendiconto deve essere compilato in modo da consentire l’immediata verifica delle informazioni in esso contenute, con rappresentazione chiara veritiera e corretta.

L’amministratore è un rappresentante di tutti i condomini e l’art. 1131c.c. gli riconosce la rappresentanza legale nei limiti delle attribuzioni stabilite dall’art. 1130c.c. o nell’ambito dei maggiori poteri che eventualmente gli siano conferiti dal regolamento di condominio o dall’assemblea.

Dunque, negli stessi limiti, egli può agire o resistere in giudizio, può compiere atti conservativi dei diritti  a tutela sia di parti comuni dell’edificio,  sia di interessi comuni dei condomini, che come tali possono essere lesi dagli altri partecipanti o da terzi.

Pertanto, quando la rappresentanza esula dalla sfera di attribuzioni, la stessa deve essere necessariamente sorretta da apposita investitura deliberata dall’assemblea condominiale.