16 Aprile 2018
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Se ti trovi di fronte a un esattore che infrange le regole, chiedigli di identificarsi con un documento d’identità e denuncialo, la legge ti tutela.

I debiti vanno pagati ! ma quando l’insolvenza non è fraudolenta, soprattutto quando si entra in una crisi da sovraindebitamento allora è possibile anche ricorrere alla Legge 27 gennaio 2012, n. 3 (c.d. Legge sul “sovra-indebitamento” o “salva suicidi”), nonché la successiva Legge 17 dicembre 2012, n. 221 di conversione del Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, il debitore potrà essere rappresentato da un professionista od organo competente, che potrà gestire il debito per conto suo.

La società creditrice affida la fase stragiudiziale alla società di recupero crediti che, attraverso diffide scritte o solleciti telefonici, invita il debitore a pagare. Gli “esattori” come gli incaricati delle società di recupero credito usano farsi chiamare, sono solo soggetti privati, con mandato della società di recupero crediti, che si presentano a casa del debitore per sollecitare verbalmente il pagamento.

Non si ha l’obbligo di aprire loro e se questi ultimi si presentano con credenziali differenti, dichiarando di essere ufficiali giudiziari o altro, scatta il reato di violazione di domicilio.

Recupero crediti domiciliare

Gli incaricati del recupero crediti possono recarsi presso l’abitazione dell’interessato, ma devono adottare tutti gli accorgimenti necessari per evitare la lesione della privacy e della dignità di quest’ultimo.

In ogni caso è diritto del debitore non aprire e rifiutarsi di comunicare con loro.

È severamente vietata, infatti, agli incaricati la violazione del domicilio dell’interessato cioè l’introdursi nell’abitazione di quest’ultimo senza il suo consenso.

Attenzione: tali incaricati non sono pubblici ufficiali, non sono ufficiali giudiziari, ma semplici privati cittadini, incaricati di un recupero credito e delegati da società private. Pertanto non avete alcun obbligo nei loro confronti!

Stalking

Gli incaricati del recupero crediti devono attenersi con scrupolo alle norme riguardanti l’incoercibilità psichica e fisica personale. Ciò vuol dire che essi non possono contattare il debitore in orari irragionevoli, con frequenza superiore al dovuto e in luoghi inadeguati come ad esempio posto di lavoro o in un luogo pubblico dove può essere evidente la natura della richiesta al debitore.

In alcuni casi, le condotte ingannevoli e le pressioni psicologiche poste in essere dalle società di recupero possono integrare reati di violenza e minaccia.

Comunicazioni a terzi

Le società di recupero crediti non possono comunicare informazioni sui mancati pagamenti a soggetti diversi dal diretto interessato. Così l’operatore telefonico non può rivelare le ragioni della telefonata ai familiari, ai colleghi di lavoro o ai vicini di casa del debitore, specie se con lo scopo di esercitare pressione su quest’ultimo.

Avvisi di mora

È vietata l’affissione, ad opera di incaricati del recupero crediti, di avvisi di mora (o di sollecitazioni di pagamento) sulla porta del debitore, potendo tali dati personali venire a conoscenza di una serie indeterminata di soggetti con conseguente diffusione illecita di dati personali.

A tutto c’è soluzione, crediamo che ti sei trovato in difficoltà economiche per una ragione che saprai sicuramente descrivere, l’Associazione TUTELIAMOCI ti assisterà nella gestione della tua crisi da sovra indebitamento.

In proporzione alla situazione di crisi, verrà valutata la soluzione migliore per restituirti serenità e dignità che le pressioni dei creditori possono averti provocato.

Iscrivendoti a TUTELIAMOCI troveremo insieme la soluzione migliore e grazie all’assistenza legale di professionisti di settore, potrai beneficiare di un trattamento in convenzione, che terrà conto della tua reale disponibilità.

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Il sovra-indebitamento alla luce della L. 03/2012

per l’associazione TUTELIAMOCI parla l’avvocato Andrea Cipriani:

Il problema del sovraindebitamento ha creato, in questo periodo di crisi di cui sembra non vedersi la fine, una situazione sociale critica e precaria.

Per questo motivo il Legislatore nazionale ha deciso di intervenire con una disposizione che, attuata in maniera coerente e precisa, può portare alla risoluzione del debito con minor aggravio per l’economia del sovra indebitato.

La legge 3 del 2012, comunemente conosciuta come legge “salva-suicidi”, ha creato un meccanismo volto a comporre la situazione debitoria innanzi al Tribunale con soddisfazione per tutte le parti coinvolte.

Appare evidente che, se il debitore non dovesse intraprendere un percorso volto al risanamento della propria posizione, si troverebbe in una situazione di insostenibile gravame delle sue posizioni finanziarie ed economiche che, alla lunga, non riuscirebbero a soddisfare nessuno dei suoi creditori.

Si deve innanzitutto evidenziare chi possa usufruire della procedura prevista dalla L. 3/2012, ossia i soggetti a cui si possa applicare la procedura ivi contenuta: i soggetti non fallibili, cioè i privati consumatori (vale a dire, soggetti che non svolgono, ne hanno mai svolto, attività professionale o imprenditoriale; oppure soggetti che svolgono tali attività, ma che hanno assunto debiti soltanto per scopi estranei a essa) e egli enti e le imprese che sono esclusi dalle previsioni della Legge Fallimentare (enti che non svolgono attività commerciale e soggetti sotto soglia).

Tali soggetti possono usufruire, quindi, di alcuni specifici procedimenti con cui poter limare e contrarre la propria esposizione debitoria.

La Legge prevede due procedure che consentono di non liquidare l’intero patrimonio del debitore:

Il piano del consumatore, che può essere presentato dai privati consumatori. Essenzialmente, si tratta di una proposta fatta dal debitore, di pagamento rateizzato dei propri debiti. Può prevedere anche la cessione di una parte del patrimonio e, eventualmente, anche uno stralcio dei debiti. E’ approvato e reso esecutivo, mediante omologa, dal Giudice, con propria autonoma decisione.

L’accordo del debitore, che può essere presentato da enti e imprese non fallibili. Ha caratteristiche simili al piano del consumatore, con l’unica, grande differenza, di richiedere che l’accordo sia accettato da tanti creditori che rappresentino il 60% di tutti i debiti del soggetto. Quindi, non decide soltanto il Giudice, ma votano i creditori.

Infine, la Legge 3/2012 contempla una procedura che prevede la liquidazione del patrimonio del debitore. Con la liquidazione del patrimonio, il debitore (privato o soggetto non fallibile) mette a disposizione tutto il suo patrimonio per il pagamento dei suoi debiti. Un liquidatore nominato dal Tribunale provvederà a vendere tutti i suoi beni e pagare, pro-quota, tutti i suoi debiti. In questo caso, il debitore, perde tutti i suoi beni, potendo mantenere soltanto:

  1. i beni che, per Legge, non possono essere pignorati;
  2. i crediti di carattere alimentare e di mantenimento;
  3. i crediti che non sono pignorabili ai sensi dell’art. 545 del Codice di Procedura Civile;
  4. i frutti derivanti dall’usufrutto dei beni dei figli e i beni costituiti in fondo patrimoniale e i loro frutti;
  5. gli stipendi, i salari e le pensioni che il debitore guadagna con la propria attività, nei limiti di quanto occorre mantenimento della famiglia, così come stabilito dal Giudice.

La legge 3/2012 prevede, all’art. 15, la costituzione all’interno dei circondari dei Tribunali, di alcuni Organismi di Composizione della Crisi ai quali ci si deve necessariamente riuvolgere per predisporre la proposta da inoltrare al Tribunale e con cui si dà avvio alla procedura.

Occorre, però, evidenziare che è conveniente, per il sovaindebitato, avvalersi comunque del patrocinio di un legale in quanto i tecnicismi di una procedura innanzi ad un Tribunale sarebbero di difficili comprensione per l’utente medio.

Bisogna tenere conto che la proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento richiede di analizzare dal punto di vista giuridico e economico–finanziario, tutte le poste a credito e a debito del patrimonio del soggetto e, inoltre, per il consumatore, richiede anche di esaminare le ragioni che hanno condotto alla situazione di sovraindebitamento al fine di valutare la “giustezza” dei comportamenti tenuti e la meritevolezza del debitore.

Tutto questo, ad opinione dello scrivente, richiede il supporto di un team che comprenda almeno un legale e, per il consumatore, anche un minimo di sostegno psicologico, perché l’impatto della procedura sugli aspetti della vita privata del soggetto rischiano spesso di essere molto pesanti.

Inoltre, nella maggior parte dei casi le poste di debito più rilevanti sono quelle nei confronti degli istituti di credito e delle società finanziarie. Per questi debiti, è sempre opportuno effettuare una verifica sulla correttezza delle condizioni applicate, infatti, situazioni di anatocismo o, addirittura, di usura, devono essere evidenziate nel corso della procedura per richiedere ed ottenere stralci del debito.

                                                                                                                                                                                                                                     Avv. Andrea Cipriani

 


14 Settembre 2017
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Nel corso della nostra vita molti di noi, purtroppo sono stati costretti a dover
risolvere problematiche nell’ambito del complesso mondo del RECUPERO CREDITI,
sia dal lato “attivo” ovvero nel dover recuperare un proprio credito vantato nei
confronti di soggetti pubblici o privati (istituti di credito, finanziarie, crediti di
lavoro, utenze, fornitori ecc.) sia dal lato “passivo” ovvero nel doversi difendersi ad
oltranza dalle reiterate richieste dei creditori ( Finanziarie, Istituti di Credito,
Pignoramenti, cartelle esattoriali, sanzioni amministrative, mancato pagamento di
forniture o utenze ecc.) che spesso al fine di recuperare il proprio credito si affidano
anche a specifiche società che operano quasi per prassi violando ogni forma di
privacy e riservatezza pur di raggiungere il loro scopo.

Se sei interessato compila il nostro forum descrivendo con dovizia di particolari la
tua problematica Ti daremo noi la soluzione per risolvere in breve tempo la tua
situazione.
L’associazione Tuteliamoci mette a disposizione Avvocati e professionisti
specializzati che in convenzione gestiranno al meglio la tua posizione sia in fase
stragiudiziale che giudiziale, effettuando una pre-analisi circa la correttezza del
debito/credito ed avviando successivamente tutte le necessarie procedure.

Per qualsiasi informazione o richiesta scrivi a segreteria@associazionetuteliamoci.it
oppure compila il form.


14 Agosto 2017
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La legge n. 3 del 27 gennaio 2012 ha, per la prima volta, introdotto nel nostro ordinamento una
procedura di esdebitazione destinata a coloro che non possono accedere alle procedure concorsuali
previste dalla Legge fallimentare.
Il procedimento previsto dalla legge n. 3/12 é rivolto quindi ai privati ed alle piccole imprese e
permette la cancellazione dei debiti pregressi (discharge) del debitore (persona fisica o ente

collettivo ovvero consumatore) ivi compresi quelli verso il fisco (Equitalia).
La nuova legge é rivoluzionaria perché permette, se vi sono le condizioni previste dalla legge, di
gestire situazioni debitorie prima impossibili da governare arrivando alla fine alla cancellazione dei
debiti.
La norma é stata introdotta, in questi tempi di forte crisi economica e finanziaria, per la necessità di
attribuire alle situazioni di insolvenza (sovraindebitamento) del debitore non fallibile (piccole
imprese o società artigiane, ad esempio) ovvero del consumatore la possibilità della cancellazione
dei debiti al fine di ripartire da zero (di qui l’espressione fresh start utilizzata in tali ipotesi) e di
riacquistare un ruolo attivo nell’economia, senza restare schiacciati dal carico dell’indebitamento
preesistente.
Con la nuova procedura messa a disposizione dalla Legge n.3/2012, il consumatore può
esdebitarsi, ossia cancellare tutti i debiti senza essere costretto a pagare per tutta la vita!
PRESUPPOSTI
Innanzitutto il debito deve essere di ammontare tale da non permettere al consumatore di risanarlo
con il proprio patrimonio, insomma deve trovarsi in stato di sovraindebitamento. Si tratta di una
definizione molto ampia che consente di includere nella procedura un gran numero di casi, ad
esempio quando non si riesce a pagare rate di finanziamento, mutuo, ecc…
CHI PUÒ ACCEDERE ALLA PROCEDURA?
– Piccoli imprenditori non soggetti al fallimento;
– Imprenditori agricoli;
– Lavoratori autonomi;
– Professionisti;
– Fondazioni e associazioni;
– Consumatori
L’ORGANISMO COMPOSIZIONE CRISI (O.C.C.)
Per poter accedere alla procedura, il debitore deve rivolgersi all’O.C.C. (Organismo
Composizione Crisi) con sede nel circondario del Tribunale del luogo ove il consumatore ha la
residenza o sede: saranno costituiti presso Camere Commercio, Ordini Professionali, Comuni,
Province, Regioni.
PROCEDURE COMPOSIZIONE DELLA CRISI
1. Accordo con i creditori
2. Piano del consumatore
3. Liquidazione dei beni
ACCORDO CON I CREDITORI
Questa procedura che può essere richiesta per debiti legati all’attività professionale o di impresa si
instaura con l’assistenza dell’O.C.C depositando un piano di ristrutturazione dei debiti presso
il Tribunale.
È possibile prevedere il pagamento parziale dei crediti privilegiati, mentre per i tributi è
prevista solo una dilazione.
Il Tribunale dopo aver verificato i presupposti:
– fissa l’udienza dei creditori;
– dispone la pubblicazione della proposta e del decreto;
– stabilisce che non possono essere iniziate o proseguite le azioni esecutive;
– la proposta del debitore per essere omologata dal Tribunale deve ottenere il consenso dei creditori
che rappresentino almeno il 60% dell’ammontare dei crediti.
PIANO DEL CONSUMATORE
Questa procedura si rivolge ai consumatori, ossia alle persona fisiche che hanno contratto
debiti solo per scopi estranei all’attività imprenditoriale. A differenza del precedente “Accordo
con i creditori”, in questo caso non è necessario il consenso dei creditori, ma è sufficiente la

positiva delibera del Tribunale sulla fattibilità dello stesso.
Di qui l’obbligo specifico rappresentato dalla redazione a cura dell’O.C.C. di una relazione
particolareggiata da allegare al piano del consumatore e contenente:
– indicazione delle cause di indebitamento e diligenza del consumatore nell’assumere tali
obbligazioni;
– esposizione delle ragioni dell’incapacità di adempiere;
– resoconto solvibilità del consumatore ultimi 5 anni;
– indicazione eventuali atti del debitore impugnati dai creditori;
– la probabile convenienza del piano rispetto alla liquidazione dei beni
Poiché la proposta del piano non sarà portata all’esame dei creditori, il Tribunale non solo dovrà
verificare la fattibilità, ma anche valutare la meritevolezza e l’assenza di colpa nell’assumere
obbligazioni eccessive rispetto alla sua capacità di rimborso.
Come per l’Accordo, anche il Piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori e il pagamento
dei debiti potrà avvenire attraverso qualsiasi forma, anche mediante la cessione di crediti
futuri a condizione che siano determinabili (es. redditi lavoro dipendente, redditi da pensione,
redditi da locazione ecc…)
LIQUIDAZIONE DEI BENI DEL DEBITORE
Questa procedura è la conseguenza della mancata realizzazione delle due precedenti. In
particolare:
– annullamento dell’accordo per fatto imputabile al creditore;
– cessazione dell’omologazione del Tribunale per compimento da parte del debitore di atti in frode
alla legge.