5 Marzo 2019
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Venti ore di ritardo per i passeggeri di un volo Easyjet! E’ questa la notizia che nel giro di poche ore ha fatto il giro del web. Si tratterebbe di un volo diretto all’aeroporto di Bari con partenza da Milano Malpensa.

A determinare il disagio dei viaggiatori sarebbe stato un elicottero che non avrebbe risposto alla torre di controllo. Il volo era fissato per le ore 19:45 del 3 Marzo ma è stato spostato alle ore 15:40 del 4 Marzo.

A causa dell’imprevisto molti sono stati i viaggiatori costretti a passare la notte in un albergo.

L’Associazione Tuteliamoci, in qualità di organizzazione preposta alla tutela dei diritti di tutti i consumatori-utenti, manifesta la disponibilità ad accogliere i reclami dei viaggiatori che volessero fare reclamo per il risarcimento del danno e di eventuali spese sostenute.

Per inviare una segnalazione o per avere maggiori informazioni è possibile scrivere a segreteria@associazionetuteliamoci.it


18 Settembre 2017
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In questo periodo dell’anno molti consumatori si trovano a far fronte al cosiddetto “danno da vacanza”. Di cosa si tratta?
Innanzi tutto possiamo dire che il risarcimento del danno da vacanza rovinata consiste nella restituzione del costo sostenuto dal turista-consumatore per sopperire al disagio subito, a seguito del mancato adempimento del contratto di viaggio.

Tale costo, solitamente, corrisponde alla metà del prezzo del pacchetto turistico, non potendo quantificarlo nel suo preciso ammontare.
La giurisprudenza ritiene che i disagi “patiti” dal turista a causa di un mancato adempimento degli obblighi contrattuali sono da considerarsi un danno non patrimoniale, il cui fondamento si rinviene nell’art. 16 d.lgs n.111/1995 che con l’espressione “qualsiasi altro  pregiudizio”, permette di far rientrare anche il danno da vacanza rovinata.

L’art. 2059 c.c presuppone il danno da vacanza rovinata come danno morale, richiedendo il rinvio alle disposizioni violate. La norma di riferimento è l’art. 13 della Convenzione sul contratto di viaggio, firmata a Bruxelles nel 1970 e ratificata nel nostro ordinamento con il d.lgs
111/1995, secondo il quale l’organizzatore di viaggi risponde dei pregiudizi causati al viaggiatore a seguito del suo inadempimento totale o parziale degli obblighi contrattuali assunti.

Il danno da vacanza rovinata, secondo quanto affermato, è stato fatto rientrare nell’art 2043 c.c come ipotesi di responsabilità extracontrattuale. Secondo un’altra parte della dottrina, il danno derivante da vacanza rovinata costituirebbe un danno contrattuale patrimoniale e la misura del danno verrebbe quantificata sulla base del prezzo di viaggio.

Al fine di evitare quantificazioni arbitrarie, la giurisprudenza richiede che il giudice, nel decidere sulla controversia, indichi il procedimento che ha adottato per quantificare il risarcimento da danno derivante da vacanza rovinata.

Pertanto se sei stato vittima di un danno da vacanza rovinata, rivolgiti ad una associazione dei consumatori per ottenere la tutela dei tuoi diritti!